Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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R.D. 28/04/1938 n. 1165

Art. 279. L' ente edilizio è amministrato da un consiglio di amministrazione composto come appresso: il podestà di reggio calabria, presidente; il segretario della federazione provinciale fascista di reggio calabria; un rappresentante per ciascuno dei ministeri dell'interno, delle finanze e dei lavori pubblici, da nominarsi con decreti dei rispettivi ministri. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto reale, su proposta del ministro per i lavori pubblici, sentiti i ministri per l'interno e per le finanze, e l'amministrazione dell'ente in tal caso, viene affidata, con lo stesso decreto, ad un commissario governativo.

Art. 280. le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'ente edilizio costituiscono provvedimenti definitivi avverso i quali è ammesso soltanto ricorso straordinario al re.

Art. 281. Un funzionario dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici di grado non superiore al sesto grado sarà incaricato, con decreto del ministro pei lavori pubblici, della direzione dell'ente edilizio ed avrà la rappresentanza legale dell'ente. Il funzionario fa parte, con voto consultivo, del consiglio d'amministrazione ed è incaricato dell'esecuzione delle deliberazioni del consiglio medesimo. Inoltre a lui spettano tutte le altre attribuzioni demandate dal regolamento al direttore dell'ente nonché la facoltà di emettere le ordinanze per la revoca della concessione delle baracche e delle case e per lo sfratto dalle medesime. Le ordinanze stesse sono notificate, oltre che agli interessati, anche al prefetto per notizia. Contro tali ordinanze non è ammesso alcun ricorso od azione. Le altre attribuzioni del comune nei riguardi delle aree, delle baracche e delle case sono conferite al consiglio di amministrazione dell'ente edilizio.

Art. 282. Il bilancio dell'ente edilizio è approvato dal ministero delle finanze, sentiti i ministeri dell'interno e dei lavori pubblici. Gli utili netti dell'ente, come pure i proventi delle vendite dei beni da essi amministrati, saranno devoluti ad incremento del patrimonio, salvo quanto è disposto dall'art. 288, e potranno essere impiegati nella costruzione di case economiche. Il tesoriere dell'ente edilizio deve rendere il conto nel termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio. Entro due mesi il consiglio di amministrazione si pronuncia sul con- to e lo trasmette al ministero delle finanze con le proprie deliberazioni. Decorso infruttuosamente tale termine, il ministero delle finanze provvede a spese di responsabili. I conti sono esaminati da un delegato del ministero delle finanze ed approvati dal ministero stesso, d'accordo con i ministeri dei lavori pubblici e dell'interno.

Art. 283. L' esame dei conti riguarda il merito giuridico e contabile di ciascuna partita, i rapporti di debito e di credito fra gli agenti contabili e l'ente, e si estende a tutti coloro che hanno avuto il maneggio dei valori. Contro le decisioni sui conti è ammesso il ricorso alla corte dei conti. I membri del consiglio di amministrazione ed i funzionari dell'ente sono sottoposti alla giurisdizione della corte stessa nei casi previsti dalle vigenti disposizioni sulla contabilità gene rale dello stato.

Art. 284. Il ministero dei lavori pubblici, su richiesta del consiglio di amministrazione dell'ente edilizio, designa i funzionari dello stato incaricati di stendere e di ricevere i contratti nell'interesse dell'ente a norma di legge. Per la stipulazione degli atti sono dovuti all'ente diritti di segreteria nella misura stabilita dalla tariffa annessa alla legge notarile.

Art. 285. A servizio dell'ente edilizio e per il disimpegno delle attribuzioni già di spettanza dell'amministrazione comunale, possono essere assunti, col consenso di questa, impiegati di ruolo da essa dipendenti, rimanendo gli stipendi di cui sono provvisti a carico del bilancio comunale.

Art. 286. L' ente edilizio è autorizzato a fare operazioni di credito anche con la concessione d'ipoteca sulle case economiche e popolari.

Art. 287. L' assegnazione delle case e delle baracche è deliberata dal consiglio di amministrazione. L'elenco delle case e delle baracche assegnate deve essere pubblicato, di volta in volta, nel foglio, degli annunzi legali della provincia nonché nell'albo pretorio del comune. Nel provvedere alla assegnazione degli alloggi si darà la preferenza a coloro che debbono lasciare le baracche ricadenti su aree destinate alla costruzione di case da parte dell'ente di edifici pubblici o all'attuazione del piano regolatore.

Art. 288. Sull'ammontare annuo dei fitti riscossi dall'ente edilizio sarà accantonata una quota pari al 20 per cento, di cui il 15 per cento è destinato alla formazione di un fondo di riserva, da impiegarsi in titoli emessi o garantiti dallo stato per l'ammortamento dei capitali investiti nelle costruzioni, e il 5 per cento per la costituzione di altro fondo di riserva speciale per sopperire alle maggiori spese di manutenzione dei fabbricati.

Art. 289. Alla riscossione delle entrate patrimoniali dell'ente edilizio sono estese le disposizioni vigenti per la riscossione delle entrate patrimoniali dello stato. La riscossione dei canoni per l'uso delle baracche e dei padiglioni e per la concessione di aree è eseguita a mezzo dell'esattore delle imposte dirette, con la procedura stabilita per la riscossione delle imposte medesime. La riscossione delle altre entrate è affidata, quando manchi un tesoriere speciale, allo stesso esattore, il quale la esegue con le norme di cui al primo comma.

Art. 290. Per gli sfratti degli inquilini delle case economiche e popolari in gestione dell'ente edilizio, in caso di mancato pagamento delle rate di fitto, sono applicabili le norme di cui all'art. 32.

Art. 291. Tutti gli atti e contratti che possono occorrere per l'espletamento dei compiti affidati all'ente edilizio ai sensi delle norme contenute nel presente capo so- no esenti da tasse di registro e bollo. Per quanto non previsto nel precedente comma, sono applicabili all'ente edilizio tutte le agevolazioni tributarie di cui al titolo ix del presente testo unico.

Art. 292. Con decreto reale, su proposta del ministro pei lavori pubblici, di concerto coi ministri per l'interno e per le finanze, l'ente edilizio potrà essere messo in liquidazione con le norme che saranno stabilite dal decreto stesso. In tale evenienza le case e le baracche di cui alle lettere b) e c) dell'art. 276, saran- no riconsegnate al demanio dello stato; gli altri beni saranno reintegrati nel patrimonio del comune. - i fondi e le altre attività esistenti nelle casse dell'ente saranno possibilmente assegnati a seconda della rispettiva provenienza.

TITOLO II Case economiche dell'amministrazione delle ferrovie dello stato

CAPO Finanziamenti, costruzione e gestione delle case

Art. 293. L' amministrazione delle ferrovie dello stato è autorizzata ad acquistare o costruire case aventi le caratteristiche di economiche o popolari da concedersi al personale ferroviario in attività di servizio, con i fondi ed ai tassi stabiliti nelle disposizioni seguenti:

a) legge 14 luglio 1907 n. 553 - art. 1 - (istituti di previdenza ferroviari - inte resse annuo 3,75 per cento giusta art. 5 della legge 13 aprile 1911 n.

310) l. 30 milioni;

b) legge 19 giugno 1913 n. 641 - art. 13 - (residui attivi della gestione delle entrate e delle spese relative al servizio delle pensioni e dei sussidi - interesse annuo 3,75 per cento) l. 50.000.000;

c) r. decreto-legge 27 novembre 1919 n. 2350, convertito nella legge 5 ottobre 1920 n. 1432 - art. 11 - residui attivi della gestione del fondo pensioni e sussidi - interesse annuo 3,75 per cento) l. 30.000.000;

d) r. decreto-legge 3 settembre 1925 n. 1647, convertito nella legge 18 marzo 1926 n. 562, articoli i (comma primo) e 7 (residui attivi delle gestioni del fondo pensioni e sussidi, quote di reintegrazione dei capitali già erogati per costruzione di case economiche per ferrovieri e per mutui a cooperative edilizie ferroviarie - interesse annuo 5 per cento) l. 52.000.000;

e) r. decreto-legge 4 novembre 1926 n. 2269, convertito nella legge 22 dicembre 1927 n. 2688 - art. 1 - (residui attivi del fondo pensioni e sussidi l. 40.000.000 - residui attivi dell'opera di previdenza pel personale ferroviario l. 40.000.000 - interesse annuo 5,50 per cento) l. 80.000.000;

f) r. decreto-legge 6 novembre 1930 n. 1954, convertito nella legge 1 giugno 1931 n. 748 - art. 1 - (residui attivi del fondo pensioni e sussidi, interesse annuo 5,60 per cento) l. 80.000.000;

g) legge 18 giugno 1931 n. 920 - art. 1 - (residui attivi del fondo pensioni e sussidi - interesse annuo 5,60 per cento) l. 50.000.000;

h) r. decreto-legge 31 marzo 1932 n. 419 convertito nella legge 8 dicembre 1932 n. 143 - art. 1 e 2 - (anticipazioni della cassa depositi e prestiti sui fondi da essa amministrati ivi compresi quelli degli istituti di previdenza gestiti dalla cassa stessa - interesse annuo come stabilito nell'art. 295) l. 20.000.000. Il tasso d'interesse sui capitali indicati nel presente art. Sotto le lettere da a) a g) inclusivo, è stabilito, a partire dall'esercizio finanziario 1934-35, nella misura unica del 4,50 per cento.

Art. 294. L' amministrazione delle ferrovie dello stato è autorizzata a provvedere, con le proprie disponibilità di cassa, alle anticipazioni che si rendessero necessarie sulle somme indicate nell'art. 293 salvo successivo recupero dai residui attivi del fondo pensioni e sussidi e da quelli dell'opera di previdenza del personale ferroviario medesimo, allo stesso tasso di interesse annuo fissato per le somme suddette e salvo quanto disposto nell'art. 295.

Art. 295. La cassa depositi e prestiti è autorizzata, coi fondi da essa amministrati compresi quelli degli istituti di previdenza, a consentire all'amministrazione delle ferrovie dello stato, dietro sua richiesta, erogazione di somme fino al limite di lire 70 milioni da corrispondersi nella misura massima di 20 milioni per l'esercizio finanziario 1931-32 e di 50 milioni per l'esercizio 1932-33, salvo rimborso da parte dell'amministrazione medesima in 35 annualità decorrenti rispettivamente dall'1 gennaio 1933 e dall'1 gennaio 1934. Tali annualità, comprensive di capitale e degli interessi al tasso del 6 per cento annuo ridotto al 4,50 per cento dall'1 gennaio 1935, sono pagabili entro il 30 giugno di ciascun anno ed iscritte nel bilancio dell'amministrazione predetta. Sulle somministrazioni effettuate prima dell'inizio dell'ammortamento la cassa depositi e prestiti trattiene gli interessi dalla data delle somministrazioni stesse fino al 31 dicembre immediatamente successivo. Le somme come sopra erogate sono investite dall'amministrazione delle ferrovie dello stato, in conto di 20 milioni per le costruzioni di cui all'art. 293, lettera

h) ed in conto di 50.000.000 per le costruzioni di cui allo stesso art. 293 lettere e), f), g), in quanto manchino disponibilità liquide sufficienti sui residui attivi del fondo pensioni e sussidi e di quello dell'opera di previdenza del personale ferroviario.

Art. 296. Sui fondi investiti a sensi dell'art. 293 lett. a), b), c) al tasso del 3,75 per cento per l'acquisto o la costruzione di nuove case nel periodo dall'1 luglio 1919 al 31 dicembre 1922, l'amministrazione delle ferrovie dello stato contribuisce al parziale pagamento degli interessi nella misura del 2,50 per cento. L'importo di questi contributi è iscritto nella parte ordinaria del bilancio dell'ammi nistrazione stessa.

Art. 297. Le case costruite coi fondi di cui all'art. 293 sono di proprietà dell'amministrazione delle ferrovie dello stato. Gli interessi maturati durante il periodo costruttivo fino alla dichiarazione di abitabilità, sulle somme impiegate nelle costruzioni, vanno in aumento del costo dei fabbricati e sono addebitati al patrimonio della gestione delle case, con accreditamento all'amministrazione ferroviaria. Invece sui capitali erogati per acquisto o costruzione di case abitate, l'amministrazione ferroviaria computerà a proprio favore ed a carico della gestione delle case l'interesse nella misura da stabilirsi dall'amministrazione medesima. La reintegrazione dei capitali impiegati nelle costruzioni deve, salvo il disposto dell'art. 295, effettuarsi nel periodo di 50 anni e la somma annua all'uopo occorrente secondo i piani di ammortamento dei vari fondi, comprensiva di capitale e degli interessi, viene inscritta in apposito capitolo di spesa di parte ordinaria del bilancio dell'amministrazione stessa.

 

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